Chiedo scusa per il doppio post precedente e concludo Alla fine, tirando le somme, la Consulta individuava ben quattro profili di incostituzionalità nel merito del lodo, per cui non riteneva di doversi occupare anche della forma, cioè della sua veste di legge ordinaria. Ma concludeva significativamente: “Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale”. E assorbito non vuol dire escluso. Vuol dire, appunto, assorbito: cioè implicito. Bastava saper leggere la lingua italiana per scoprire che anche il lodo Alfano sarebbe stato bocciato. E non con un voltafaccia rispetto alla sentenza del 2004. Ma in base alla stessa giurisprudenza di cinque anni fa. Con buona pace dei tanti, troppi bugiardi senza gloria che infestano le tv e i giornali. Bisognava pensarci prima di scriverlo, il lodo. E prima di firmarlo.
Per Anonimo n. 1 post n. 21 In realtà, nella sentenza del 13 gennaio 2004 firmata dall’allora presidente Riccardo Chieppa e dal redattore Francesco Amirante, si faceva più volte riferimento all'articolo 138 della Costituzione, quello che regolamenta le leggi costituzionali. Prima i giudici ricordavano che il Tribunale di Milano aveva chiesto alla Corte di annullare il lodo Schifani anche perché “attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell’art. 138 Cost.”. Poi aggiungevano: “Né va omesso di considerare che il principio di eguaglianza rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell’art. 138 Cost., come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango” Pertanto come è possibile evincere la balla della prima sentenza diversa dalla secondo ha un significato esclusivamente strumentale e mira ad instaurare un convincimento interpretativo totalmente fasullo. Quello che racconta Alfano e tutti gli altri semplicemente non è vero e la legge è palesemente incostituzionale. La eventuale opportunità è discorso diverso
Per Anonio n1 post n:21 In realtà, nella sentenza del 13 gennaio 2004 firmata dall’allora presidente Riccardo Chieppa e dal redattore Francesco Amirante, si faceva più volte riferimento all'articolo 138 della Costituzione, quello che regolamenta le leggi costituzionali. Prima i giudici ricordavano che il Tribunale di Milano aveva chiesto alla Corte di annullare il lodo Schifani anche perché “attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell’art. 138 Cost.”. Poi aggiungevano: “Né va omesso di considerare che il principio di eguaglianza rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell’art. 138 Cost., come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango” Pertanto NON è vero che la 138 non fosse contemplata nella prima sentenza, il fatto di sottolineare questa balla serve solamente a depistare e rafforzare false interpretazioni