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#10
23:27, 19 maggio, 2009
La Corte di Cassazione ha affermato che il patema d'animo derivante dalla paura di possibili ripercussioni sulla salute provocate dall'essere stati esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche, deve essere risarcito come danno morale. La Corte, si è occupata della vicenda di 86 cittadini residenti vicino all'impianto di Seveso da cui fuoriuscì (circa 33 anni fa) una nube tossica composta da diossina, ed ha riconisciuto loro un risarcimento di 5.000 euro ciascuno. Nella sentenza della terza Sezione civile (n.11059/2009) la Corte scrive espressamente che è giusto riconoscere il "danno non patrimoniale" per il "patema d'animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il proprio stato di salute". Quanto alle prove, secondo la Corte, si può ricorrere alla presunzione "essendo sufficiente la rilevante probabilita' del determinarsi" del patema d'animo e della sofferenza interna dovute alla preoccupazione di ammalarsi. L'azienda (già in precedenza coinvolta in un procedimento penale per il reato di disastro ambientale) nel suo ricorso in Cassazione aveva sostenuto, tra le altre cose, che non c'era la prova che i residenti nella zona della nube tossica avessero avuto ripercussioni nella vita sociale e di relazione. Piazza Cavour ha respinto il ricorso sottolineando che la sentenza dei giudici di merito ha correttamente riconosciuto il diritto agli 86 residenti di Seveso al risarcimento del danno. La sentenza, Scrive la Corte, "è del tutto conforme a diritto dove afferma che il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna buon puo' essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico rilfesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilita' del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarita' causale". L'importo di 5mila euro riconosciuto in favore di ogni residente corrisponde oltretutto, secondo la Corte, "ad una valutazione prudenziale, se non addirittura minima del danno morale" patito.
E' chiaro che la massima affermata da questa sentenza sia di sicura applicazione nel caso di chi vive esposto a forti campi RF e vive quindi col patema d'animo di essere esposto ad un rischio.
Saluti !
Francesco Errante
www.Radiondistics.com
http://www.esmartstart.com/_framed/250x/radiondistics/radio_vaticana.htm
http://studiocataldi.mailupnet.it/frontend/track.aspx?idUser=24684&idnl=95&url=http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6953.asp
utente anonimo
#9
10:35, 04 marzo, 2009
Tratto da:
http://groups.google.it/group/boatanchor-roma/browse_thread/thread/fa6058595458efb?hl=it
...Le unita' mobili per radio telefonia - i telefonini - NON MI
PREOCCUPANO, meno le loro stazioni base.
Quello che, invece, mi preoccupa e' la PROTRATTA (ore ed ore giorno e
notte) esposizione a campi elettrici a radio frequenza generati da
segnali con potenze nell'ordine delle decine o centinaia di kilowatt,
avvolte anche rasenti il milione di KW.
http://www.esmartstart.com/_framed/250x/radiondistics/radio_vaticana.htm
Con i miei sistemi ho dimostrato che la radioluminescenza non e'
limitata alle particelle alfa, beta, gamma etc. Le uniche differenze
tra la radioattivita' come generalmente intesa e la radioattivita' da
segnali a radiofrenza sono: che la prima ha un regime permanente
(lungo decadimento) mentre quella dei segnali RF termina al terminare
dell'erogazione del segnale; la seconda e' l'energia trasferita.
Entrambi le, apparenti, differenze possono essere facilmente
compensate:
per quanto riguarda la permanenza della radioattivita', BASTA LASCIARE
I TRASMETTITORI IN ESERCIZIO e per quanto riguarda l'energia
trasferita AUMENTARE LA POTENZA!!!
Questi due "accorgimenti" sono già in atto presso tutte le stazioni
che fanno servizio broadcasting (TRASMISSIONI CONTINUE O QUASI) ed
impiegano alte potenze
(CENTINAIA DI KILOWATT). L'esposizione protratta e ravvicinata, come
quella di neonati, nelle loro culle, nelle loro casette vicino alle
antenne delle stazioni sopra descritte NON MI RASSICURANO. Posso solo
ipotizzare che i campi siano tali da interferire con la "dissociazione
ionica " degli elementi chimici nel sangue, in altre parole la
ionizzazione da RF potrebbe fermare la formazione di molecole vitali
nel plasma o favorirne la formazioni di altre antagoniste.
>Anche se, gli effetti biologici delle radio onde, meritano
> un discorso a parte che rischia di confondere il primo.
Infatti e' quello che ho già detto nella mia notifica alla Procura
della Rep.ca
Francesco Errante
utente anonimo
#8
10:15, 04 marzo, 2009
Le onde radio sono radiazioni ionizzanti.
www.Radiondistics.com
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
Alla c.a.del Sig. Procuratore Aggiunto,
Dott. Gianfranco Amendola, sua Sede di Roma
Trasmesso via FAX e Raccomandata A.R. e pubblicato sul sito www.Radiondistics.com
Con riferimento al processo nei confronti dei responsabili della Radio Vaticana
Io sottoscritto, Francesco Errante, nato a Palermo il 18 agosto 1969, dom.to in ../.. prov. di Palermo, espongo quanto segue:
sono da circa vent'anni impegnato nell'investigazione dei fenomeni radioelettrici ed ho, con successo, appena concluso un programma di ricerca scientifica volta alla determinazione sperimentale della fisica dei trasduttori radioelettrici (antenne) e della radiazione da essi emanata quando alimentati con segnali radioelettrici.
Avendo recentemente depositato diverse domande di brevetto industriale, a tutela della mia proprieta' intellettuale, sono adesso in grado di poter liberamente asserire e dimostrare, tra l'altro, che i segnali elettrici a radiofrequenza quando applicati ad un appropriato trasduttore radioelettrico (antenna) danno origine a radiazioni ionizzanti.
Le radiazioni a cui mi riferisco sono le onde radio, originariamente note come radiazione hertziana.
La radiazione hertziana é allo stato attuale considerata essere non-ionizzante. Questo é falso.
Il mio "Rivelatore passivo di radiazione hertziana a fluorescenza da ionizzazione secondaria" (oggetto di domanda di brevetto giá depositata), dimostra il macroscopico potere ionizzante della radiazione hertziana sui gas. (ció non dovrebbe stupire tutti coloro i quali hanno conoscenza del fenomeno della radio-propagazione ionosferica, largamente sfuttata per le radio-trasmissioni nello spettro delle onde corte).
Il mio rivelatore, col metodo da me studiato, permette di dimostrare come anche le onde corte con deboli potenze siano in grado di ionizzare fortemente i gas. Lo stesso consente di apprezzare campi prodotti da antenne, alimentate con potenze irrisorie, fino ad un minimo di circa 0,1 Watt.
Con la pubblicazione dei miei studi, del rivelatore e del suo metodo d'impiego, sul sito internet www.radiondistics.com, la comunitá scientifica é ora in condizioni di verificare sperimentalmente quanto da me asserito in questa sede.
Mi corre l'obbligo di attrarre l'attenzione di tutti sul fatto che quanto da me rivelato non puó e non deve essere inteso, ne' usato come fondamento per insinuare che sia stato provato un nesso tra il potere ionizzante delle radio-onde ed il sorgere di patologie nell'uomo o negli animali. É peró, a mio parere, compito inderogabile delle autoritá, preposte alla tutela della salute, di prendere atto dell'avvenuta scoperta scientifica del potere ionizzante delle radio-onde e conseguentemente disporre l'avviamento di un programma di ricerca scientifica volta a stabilire i reali effetti biologici dell'esposizione a campi ionizzanti a radio frequenza, sia sull'uomo che sugli animali.
Distintamente ossequia,
15.10.2003 FRANCESCO ERRANTE
Corte di Cassazione
IIIa Sezione penale
Sentenza n. 36845
udienza del 13/05/2008 - deposito del 16/09/2008
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma e dalle parti civili:
- Associazione VAS, Verdi Ambiente e Società, in persona del presidente sen. Guido Pollice, a mezzo degli avv. Giovanni Schiavo e Francesca Romana Fragale;
- Cittadinanzattiva o.n.Lu.s., a mezzo dell'avv. Adelmo Manna;
- Materia Roberto, a mezzo dell'avv. Costantino M. Marini;
- Rossi Augusto e Angelone Maria, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori Federico e Flavia Rossi, Zangheri Valter e Pantanella Lina, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori Marco e Silvia Zangheri, a mezzo dell' avv. Costantino M. Marini;
- Codacons, Coordinamento dei comitati e delle associazioni di tutela dell'ambiente e dei consumatori, in persona del presidente avv. Giuseppe Ursini, a mezzo dell'avv. Carlo Rienzi;
avverso la sentenza emessa il 4 giugno 2007 dalla corte d'appello di Roma nei confronti di Tucci Roberto e Borgomeo Pasquale;
udita nella pubblica udienza del 13 maggio 2008 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Tucci Roberto perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio nei confronti di Borgomeo Pasquale;
udito l'avv. prof. Adelmo Manna per la parte civile Cittadinanzattiva o.n.Lu.s.;
udito l'avv. Giovanni Schiavo per la parte civile Associazione VAS, Verdi Ambiente e Società;
udito l'avv. Costantino M. Marini per le parti civili Materia Roberto, Rossi Augusto, Angelone Maria, Zangheri Valter e Pantanella Lina;
udito l'avv. Carlo Rienzi per la parte civile Codacons;
uditi l'avv.to prof. Franco Coppi e l'avv. Marcello Melandri per entrambi gli imputati;
Svolgimento del processo
1. Il cardinale Roberto Tucci, presidente del Comitato di gestione, mons. Pasquale Borgomeo, Direttore generale, e l'ing. Costantino Pacifici, vice direttore tecnico, vennero rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 674 cod. pen. per avere, quali responsabili della Radio Vaticana, diffuso, tramite gli impianti siti in Santa Maria in Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, ed in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio e turbamento.
Con sentenza del 19 febbraio 2002 il giudice del tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. Il del Trattato Il febbraio 1929 tra Italia e Santa Sede. La sentenza venne però annullata da questa Corte.
A seguito dell'annullamento, il giudice del tribunale di Roma, con sentenza 9 maggio 2005, dichiarò il card. Tucci e mons. Borgomeo responsabili del reato loro ascritto (il primo fino al 31.12.2000) e li condannò alla pena di dieci giorni di arresto ciascuno, con la sospensione condizionale della pena e con la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. Assolse invece l'ing. Pacifici per non aver commesso il fatto.
In sintesi, osservò, tra l'altro, il giudice:
- che l'emissione di onde elettromagnetiche poteva farsi rientrare, in via di interpretazione estensiva e non di applicazione analogica, nell'ambito della prima delle due ipotesi previste da 674 cod. pen.;
- che per la sussistenza del reato non era necessario il superamento dei limiti imposti dalle leggi speciali, perché la clausola «nei casi non consentiti dalla legge» si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi di reato di cui all'art. 674 cod. pen., ossia alle sole emissioni di gas, vapori e fumo;
- che nella specie potevano ritenersi sussistenti, oltre all'attitudine a molestare delle onde elettromagnetiche emesse, anche le molestie in concreto arrecate alle persone residenti nelle zone circostanti;
- che, difatti, doveva considerarsi molestia anche il semplice arrecare generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti;
- che era quindi irrilevante la mancanza di una attitudine alla «offesa» alla persona, la quale richiede la prova della idoneità concreta delle onde elettromagnetiche a nuocere alla salute delle persone, prova che nella specie non era stata fornita;
- che era altresì irrilevante l'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che disciplina l'emissione delle onde elettromagnetiche e ne stabilisce i limiti, configurando all'art. 15 il loro superamento come un illecito amministrativo, perché tale illecito può concorrere con il reato di cui all'art. 674 cod. pen. qualora, come nella specie, sia provato che è stata arrecata molestia alle persone, dal momento che tra le due disposizioni non è applicabile il principio di specialità;
- che doveva presumersi che i limiti fissati dal d.m. n. 381 del 1998 fossero stati prima del 2002 superati perché un teste aveva dichiarato che la Radio Vaticana aveva accettato di rientrare nei limiti previsti «per cortesia diplomatica» in seguito all'accordo raggiunto con lo Stato italiano 1'8 giugno 2001 e perché i disturbi agli apparecchi domestici si erano attenuati dopo il 2002, e che comunque le questioni relative al superamento dei limiti non incidevano sulla sussistenza del reato anche successivamente al 2002, attesa la presenza di rilevanti molestie fino al febbraio 2004.
2. La corte d'appello di Roma, con sentenza del 4 giugno 2007, assolse invece gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In sintesi, la corte d'appello ritenne che la sussunzione della fattispecie di emissione di onde elettromagnetiche nella previsione di cui alla prima parte dell'art. 674 cod. pen. costituiva il frutto non già di una semplice interpretazione estensiva, bensì di una vera e propria applicazione analogica della norma penale ad una diversa fattispecie caratterizzata dalla identità di ratio, applicazione che nel nostro ordinamento non è consentita in materia penale.
3.1. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma deducendo erronea applicazione della legge penale e sostenendo, con richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che l'art. 674 cod. pen., ovviamente con riferimento alla...
utente anonimo
#7
18:31, 03 marzo, 2009
Abbiamo aggiunto il vostro link al comunicato stampa dell'On. Scilipoti Domenico, riportato sul sito.
Staff
On.Scilipoti
utente anonimo
#6
11:56, 03 marzo, 2009
Lo devo dire: ho provato l'orgoglio di essere niscemese.
Sabato in piazza io c'ero e assieme a me tanti, tanti niscemesi.
La vera democrazia è quella cha fa cambiare idea a un Sindaco "troppo distratto", e fa mettere in righa consiglieri annoiati che pensano solo a farsi fare un articolo sulla SICILIA.
Cari Niscemesi non fermiamo quest'onda, faccaimola diventare un maremoto.
Niscemi ha un Sindaco, seguiamolo e diamogli la forza per difendere NISCEMI.
Mi piacerebbe di nuovo provare l'orgoglio di essere niscemese per festeggaire la NOSTRA VITTORIA CONTRO IL MOUS.
utente anonimo
#5
15:46, 27 febbraio, 2009
Nonostante abito lontano da Niscemi.......pur essendo niscemese puro......Concordo con la costituzione di un Comitato anti-Muos. Credo che sia la cosa più seria che si potesse fare. Consiglio di allargare la protesta a tutti i Comuni nell'arco di 50 km quadrati. Non esagero. Le onde radio di ultima generazione, utilizzate dall' USArmy sono potentissime e hanno effetti devastanti a Km di distanza e per molti anni.
Ma non facciamo di questa storia un fatto politico, perchè politico non è!
Carmelo.
utente anonimo
#4
13:42, 27 febbraio, 2009
vogliamo vivere!!CITTà DI NISCEMI DOBBIAMO COMBATTERE X IL NOSTRO FUTURO!!
utente anonimo
#3
13:38, 27 febbraio, 2009
non e giusto! noi non vogliamo che il nostro futuro ci venga sottratto
utente anonimo
#2
20:44, 26 febbraio, 2009
Organismo mondiale per il controllo delle onde
http://www.icnirp.de/cv.htm#Vecchia
Che dice il nostro scienziato Zichichi su queste antenne?
Giuseppe Tizza
utente anonimo
#1
14:33, 26 febbraio, 2009
allego RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO europeo
del 12 luglio 1999
relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.reteambiente.it%2Fnormativa%2F4546%2Fraccomandazione-consiglio-ue-1999-519-ce%2F..%2F..%2F..%2Frepository%2Fnormativa%2F4546_racce519_99_pras.pdf&images=yes
utente anonimo
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